1. Il consiglio delle autonomie locali ha potere di iniziativa legislativa su ogni materia inerente al sistema degli enti locali.
2. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del consiglio regionale che riguardano:
a) l'ordinamento degli enti locali;
b) il sistema elettorale degli organi degli enti locali;
c) la determinazione o la modificazione delle competenze degli enti locali e il riparto di competenze tra la regione e gli enti locali;
d) l'autonomia finanziaria degli enti locali;
e) l'esercizio del potere sostitutivo della regione nei confronti degli enti locali;
f) la programmazione e il coordinamento dell'attività amministrativa della regione e degli altri livelli territoriali di governo;
g) la modificazione territoriale degli enti locali e l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
h) l'istituzione di enti e di agenzie regionali.
3. Nel caso in cui il parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di modifiche specifiche, il consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto o alla sua